La Detrazione della Parrucca
La parrucca è detraibile in caso di Chemioterapia o Alopecia? Tutte le parrucche sono detraibili?
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
Per detrarre l'acquisto di una parrucca dalla denuncia dei redditi dobbiamo rispettare necessariamente i seguenti requisiti:
- La Parrucca sia in capelli veri naturali che in capelli sintetici deve essere certificata CE come dispositivo medico, questo requisito viene fornito dal venditore e lo si trova riportato anche nella fattura di vendita;
- La persona che acquista la parrucca lo deve fare per uso medico, ovvero provvista specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Usl di appartenenza (è detraibile sia in caso la perdita di capelli sia dovuta ad una forma certificata di alopecia che in caso di perdita dei capelli dovuta a trattamenti di chemioterapia) ;
Cosa dice la norma in riferimento alla detraibilità della parrucca?
A fare chiarezza e normare la questione è la risoluzione 9/E del 16/02/2010 dell'Agenzia delle Entrate, riportiamo di seguito un piccolo estratto del testo:
"...esaminando la riconducibilità della parrucca nell’ambito dei dispositivi medici, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (ora Ministero della Salute), rileva che i dispositivi indicati nel Nomenclatore rappresentano un sotto insieme del concetto di dispositivo medico, regolamentato dal D.Lgs. 46/1997 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE”. L’art. 1, comma 2, lett. a), di tale Decreto definisce come dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, … utilizzato da solo o in combinazione… destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo a scopo di …attenuazione di malattie o lesioni ...”. I beni e gli strumenti che possono ricadere in detta definizione, per poter essere immessi in commercio come dispositivi medici devono sottostare a quanto disposto dal successivo articolo 3, in base al quale: “i dispositivi possono essere immessi in commercio unicamente se rispondono ai requisiti prescritti dal presente decreto … e sono utilizzati in conformità della loro destinazione.”. Pertanto, conclude il Ministero, anche un oggetto comunemente definito come parrucca può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico come sopra definito e, quindi, obbligatoriamente marcata CE ai sensi e per gli effetti della Direttiva 93/42/CEE. Sulla base delle indicazioni fornite dal competente Ministero si deve,
quindi, ritenere che la parrucca rientri nel novero delle spese sanitarie detraibili se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita
quotidiana. Nella fattispecie rappresentata dall’istante, poiché, secondo quanto risulta dalla certificazione medica inviata a corredo dell’istanza di interpello, la parrucca è utilizzata per superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da trattamenti chemioterapici, si ritiene che la spesa sostenuta per il suo acquisto possa essere detratta ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR."
Quanto posso detrarre se acquisto una parrucca per uso medico?
L’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca le tipologie di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari al 19%, della parte che eccede 129,11 euro, dell’onere sostenuto. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), nonché dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Silea, 20/11/2023
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